Il nostro statuto

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Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

NuoveRotte Associazione Sportiva Dilettantistica

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della legge n. 383/2000 e della legge n. 289/2002, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata “NuoveRotte Associazione sportiva dilettantistica”. L’Associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

L’Associazione ha sede a Rovereto (TN), CAP 38068, c/o Casa della Pace, via Vicenza n. 5 – Casa Rossa.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende promuovere l'attività sportiva dilettantistica, inclusa l'attività didattica, nei confronti degli associati e di terzi, per la sua utilità sociale, sia nei settori tipici dello sport, sia della cultura, della formazione, del turismo, dell’aggregazione sociale e della solidarietà sociale, nonché nell’ambito dell’ecologia e della sostenibilità, il tutto nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi.

A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a sostenere e a favorire il coinvolgimento sportivo, sociale , aggregativo e formativo dei giovani, sia italiani sia stranieri, che della collettività, con particolare attenzione alle categorie di maggior svantaggio e disagio sociale.

L’Associazione intende, altresì, garantire la promozione, l’organizzazione e l’esercizio delle attività sportive dilettantistiche, con l’obiettivo di contribuire alla formazione della persona e all’equilibrato sviluppo psico-fisico di ciascun soggetto, ivi compreso lo svolgimento di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive svolte.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Tuttavia, l’ Associazione ha come fine quello di essere uno strumento e un centro permanente a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

Art.3 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.4 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, e di richiederne copia.

L'associazione può in caso, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art.5 - Esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.6 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1) l'assemblea dei soci,

2) il consiglio direttivo,

3) il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.7 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

1) avviso scritto da inviare con e-mail/sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

2) avviso sulla pagina web dell’Associazione NuoveRotte.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa almeno un’ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1) elezione del Presidente,

2) elezione del Consiglio direttivo,

3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo,

5) ratifica dell'importo della quota sociale annuale di adesione,

6) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,

7) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione in un apposito archivio che può essere consultabile da tutti i soci. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza in prima convocazione di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci convenuti e con decisione deliberata maggioranza dei presenti.

2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

La convocazione può essere fatta a mezzo di e-mail, sms, telefonata, lettera semplice non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea ordinaria per la elezione dei consiglieri mancanti; questi ultimi rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo al quale sono subentrati.

Il Presidente e i consiglieri non possono ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva.

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Il presidente ha durata di tre anni, dopo di che sarà indetta nuova votazione. Il presidente eletto non ha limitazione di mandato.

Art.10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.11 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente, quali ad. es. la convocazione delle assemblee dei soci (straordinaria o ordinaria) e del Consiglio Direttivo.

Art.12 - I mezzi finanziari

L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di provincie autonome, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’associazione è tenuta per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.13 - Rendiconto economico finanziario

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.14 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, ovvero in favore di altra Associazione sportiva dilettantistica con finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n.6) della legge n.289/2002..

Art.15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alla disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni, alla Legge n.383/2000, alla legge n.289/2002 ed alle altre leggi vigenti in materia.